Con L’avvenuta conversione in legge del decreto legge MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE del 17 marzo 2020 n 18 , sono stati rivisti i termini di scadenza riguardanti gli atti amministrativi .
L’art. 103 comma 2 del nuovo decreto dichiara che:
“ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.. “
rientrano quindi a questo riguardo i controlli funzionali e la taratura per le macchine irroratrice In aggiunta l’articolo 78 prevede quanto segue:
“ 4-octies. La sospensione di cui all’articolo 103 del presente decreto si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, relativi ai corsi di formazione e agli esami finali necessari per il loro rinnovo che non siano stati eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.“
Prendendo quindi atto di quanto sopra esposto e del documento allegato, scaricabile dal sito della Camera dei Deputati, la sospensione riguarda anche l’Abilitazione alla vendita , all’attività di consulente e all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari.
Nel link di seguito è possibile consultare la Gazzetta Ufficiale : VEDI TESTO