La Regione Lombardia ha chiarito tramite una nota ufficiale (vedasi allegato) l’applicabilità delle sanzioni previste dall’art 24 del d.lgs 150/2012 nel caso di mancato controllo funzionale delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari. Lo stesso decreto prevede infatti il controllo periodico funzionale entro il 26 novembre 2016 di tutte le attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale. L’intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Secondo la nota le sanzioni amministrative pecuniarie (che vanno da 500 a 2.000 euro) saranno applicabili ai soli casi di effettivo utilizzo di attrezzatura non sottoposta a controllo funzionale. Pertanto l’azienda che in fase di controllo sia in grado di dimostrare il non utilizzo dell’attrezzatura, sulla base della documentazione aziendale (es: registro trattamenti, fatture acquisto prodotti, lavorazioni in contoterzi, ecc), non potrà essere oggetto di sanzione ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs 150/2012. L’azienda, dopo il 26 novembre 2016, non potrà in nessun modo utilizzare la propria attrezzatura sino a quando la stessa non abbia superato il controllo funzionale presso uno dei centri prova autorizzati.