A seguito dell’emanazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) recepito dalle regioni con propri provvedimenti, con il 26 novembre 2015 sono entrati in vigore alcuni adempimenti che di seguito vengono riassunti:
ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E UTILIZZO di prodotti fitosanitari, sostituisce il vecchio “patentino”, il possesso è obbligatorio per l’acquisto di qualsiasi prodotto fitosanitario, deve esserne in possesso sia l’acquirente (titolare dell’azienda) sia chi effettivamente effettua il trattamento. Il rilascio avviene a seguito di apposito corso e successivo esame. Acquisto e/o utilizzo di prodotti fitosanitari senza essere in possesso dell’abilitazione: sanzione amministrativa compresa tra 5.000 ÷ 20.000 € (Dlgs 150/2012 art. 24 comma 1)
REGISTRO DEI TRATTAMENTI Obbligo di compilazione e tenuta del Registro dei trattamenti, che deve essere conservato per 3 anni in azienda, insieme alla documentazione ad esso collegata (fatture, moduli d’acquisto, schede di sicurezza). I trattamenti vanno registrati entro la raccolta e comunque entro 30 gg dalla loro effettuazione. Mancato rispetto dell’obbligo di tenuta del Registro dei trattamenti: sanzione amministrativa compresa tra 500 ÷ 1.500 € (Dlgs 150/2012 art. 24 comma 13)
DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA, l’impegno si intende assolto avendo modo di dimostrare di conoscere, disporre o avere accesso a:
- dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete;
- dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento;
- bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;
- materiale informativo e/o manuali per l’applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.
Tali informazioni sono reperibili grazie alle seguenti pubblicazioni periodiche: - Bollettino Riso emanato da Regione Lombardia
- Bollettino “lotta al Brusone” emesso da Provincia di Vercelli Reperibili sui seguenti siti: www.agricoltura.regione.lombardia.it, www.ersaf.lombardia.it, www.enterisi.it, www.provincia.vercelli.it, www.provincia.novara.it
Le aziende ricadenti in Lombardia aventi una SAU a riso > 250 ha (> 150 ha nel caso di aziende ricadenti in ZPS) hanno l’obbligo della Compilazione del Registro dei trattamenti elettronico a decorrere dal 2016 mediante apposito applicativo all’interno del sistema SISCO (https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/).
Tale obbligo nel 2017 verrà introdotto per le aziende con SAU a riso > 200 ha e dal 2018 per le aziende con SAU a riso > 150 ha.
CONTROLLO FUNZIONALE delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, da eseguirsi presso un centro prova autorizzato, entro il 26 novembre 2016, il controllo ha validità di 5 anni. L’elenco dei centri è disponibile al seguente sito: www.centriprovairroratrici.unito.it. Mancato rispetto: sanzione amministrativa compresa tra 500 ÷ 2.000 € (Dlgs 150/2012 art. 24 comma 7)
TARATURA E MANUTENZIONE PERIODICA obbligatoria per le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, devono essere effettuate dall’azienda ogni anno e vanno annotate in apposita scheda allegata al registro dei trattamenti nella quale va riportato la data di effettuazione e i volumi impiegati. In alternativa possono essere effettuate presso un centro prova autorizzato, in tal caso le regolazioni hanno validità di 5 anni.
MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE ACQUATICO Vengono poste delle limitazioni all’impiego di alcuni prodotti fitosanitari, differenti per Regione:
LOMBARDIA - è prevista una superficie massima su cui possono essere impiegati alcuni principi attivi, intesa come percentuale della Superficie Agricola Utilizzata (SAU): Glifosate (*) 2016 80 % SAU aziendale 2017 70 % SAU aziendale 2018 50 % SAU aziendale Oxadiazon semina interrata a file e irrigazione turnata 2016 80 % SAU a riso 2017 70 % SAU a riso 2018 50 % SAU a riso Oxadiazon semina interrata a file e irrigazione turnata in ZPS 2016 70 % SAU a riso 2017 50 % SAU a riso 2018 25 % SAU a riso (*) la limitazione non si applica in caso di aziende aderenti al piano di sviluppo rurale per l’applicazione di metodologie conservative (minima lavorazione, semina su sodo)
- nei terreni ricadenti in ZPS il trattamento contro il punteruolo acquatico (curculionide del riso) è consentito solo nelle fasce perimetrali delle camere per una larghezza massima di 25 m rame, impiegabile massimo fino a 6 kg/ha di sostanza attiva
PIEMONTE - oxadiazon o coltivazione in sommersione (sia semina in acqua che semina in asciutta) massimo 0,8 lt/ha, in un unico passaggio entro 7 gg dalla semina in acqua, l’acqua va scaricata non prima di 5 gg dall’effettuazione del trattamento o coltivazione con irrigazione turnata, massimo di 1,5 lt/ha in un unico intervento in pre emergenza
- quinclorac o dopo l’intervento le bocchette di uscita dell’acqua vanno mantenute chiuse per almeno 7 gg
- azoxistrobina e triciclazolo o dopo l’intervento le bocchette di uscita dell’acqua vanno mantenute chiuse per almeno 7 gg o ammesso un solo trattamento in caso di varietà meno sensibili al brusone o ammessi due trattamenti con principi attivi differenti in caso di varietà più sensibili al brusone
Le limitazioni riferite a quinclorac e triciclazolo si applicano qualora detti principi attivi dovessero essere autorizzati all’impiego. Mancato rispetto: sanzione amministrativa compresa tra 5.000 ÷ 20.000 € (Dlgs 150/2012 art. 24 comma 10)