Il 15 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il “Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1826 della commissione del 14 ottobre 2016 relativo alla non approvazione della sostanza attiva triciclazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari” Con tale provvedimento, che entrerà in vigore il 4 novembre, la Commissione non ha approvato la molecola triciclazolo con conseguenti ripercussioni in merito alla commercializzazione ed impiego dei formulati contenti tale principio attivo (BEAM). La Commissione è giunta alla decisione richiamando quanto espresso dall’Autorità Europea per Sicurezza Alimentare che non ha ritenuto sufficienti le informazioni fornite al fine di valutarne il rischio per gli operatori, i lavoratori, gli astanti, i residenti e i consumatori oltre che il rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte dei metaboliti. Allo stato attuale, essendo previsto un limite massimo di residuo (LMR) pari a 1 mg/kg, secondo la “Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’art.53 del Reg. CE 1107/2009” del Ministero della Salute il prodotto potrebbe essere autorizzato in deroga, anche se non approvato, al massimo per due volte. Una prevedibile revisione del LMR potrebbe comportarne l’esclusione dall’autorizzazione in deroga con pertanto l’impossibilità di impiego di questo principio attivo, di diffuso impiego e in certe situazioni importante al fine di una buona riuscita della coltura.
Reg. di esecuzione UE_non approvazione triciclazolo
sito Ministero della Salute